Ecco quali sono i contratti stipulabili da un’Agenzia per il Lavoro
Lavorare tramite un’Agenzia per il Lavoro (APL) è una scelta sempre più diffusa tra i lavoratori che cercano flessibilità e opportunità nel mercato del lavoro. In particolare, le Agenzie per il Lavoro offrono soprattutto contratti in somministrazione: le APL assumono il lavoratore, a tempo determinato o indeterminato, e lo somministrano all’azienda cliente per ricoprire la posizione vacante, guadagnando una percentuale sul suo stipendio orario pagata dal cliente.
Agenzie per il Lavoro
Ecco quali sono i contratti stipulabili da un’Agenzia per il Lavoro
Lavorare tramite un’Agenzia per il Lavoro (APL) è una scelta sempre più diffusa tra i lavoratori che cercano flessibilità e opportunità nel mercato del lavoro. In particolare, le Agenzie per il Lavoro offrono soprattutto contratti di somministrazione: le APL assumono il lavoratore, a tempo determinato o indeterminato, e lo somministrano all’azienda cliente per ricoprire la posizione vacante, guadagnando una percentuale sul suo stipendio orario pagata dal cliente.
La somministrazione di personale è un rapporto di lavoro molto diffuso in diversi settori, tra cui spiccano la logistica ed i servizi alle aziende, dove è presente un forte ricambio di manodopera e spesso si affrontano picchi lavorativi. L’Agenzia per il Lavoro si posiziona al centro della relazione tra il lavoratore e l’impresa utilizzatrice (il cliente), in quanto un’APL è l’unico soggetto autorizzato in Italia a somministrare personale.
Esistono due tipologie di contratti che un’Agenzia per il Lavoro può stipulare per somministrare personale:
- a tempo determinato (ex “lavoro interinale”)
- a tempo indeterminato (chiamato anche “Staff Leasing”)
Contratto a tempo determinato
Il contratto a tempo determinato è il più classico dei rapporti di lavoro in somministrazione. Questa tipologia di contratto permette ad un lavoratore di essere assunto da un’Agenzia per il Lavoro e somministrato (si dice anche “mandato in missione”) per un periodo di tempo prestabilito.
È un contratto molto flessibile, infatti può essere utilizzato anche per lavori di breve durata e sono diverse le opportunità che esso offre al lavoratore:
- Conoscere contesti lavorativi diversi
- Accumulare esperienze lavorative da inserire nel proprio Curriculum Vitae
- Dimostrare all’impresa utilizzatrice le proprie capacità e potenzialità, al fine di raggiungere un inserimento stabile e duraturo in azienda
- Sostituire lavoratori assenti per malattia, infortuni o ferie.
La data di inizio e la durata della missione devono essere comunicate per iscritto dall’Agenzia per il Lavoro al lavoratore e la durata massima consentita è di 24 mesi complessivi presso il medesimo utilizzatore (l’azienda cliente). Nel caso la somministrazione avvenga presso diversi utilizzatori, essa non può superare i 48 mesi.
Sono possibili 6 proroghe per ogni contratto a tempo determinato, sempre nel limite legale dei 24 mesi per un singolo utilizzatore, salvo alcuni specifici casi in cui il contratto può essere prorogato fino ad 8 volte.
Contratto a tempo indeterminato
Il contratto di somministrazione a tempo indeterminato che un’Agenzia per il Lavoro può stipulare con un lavoratore è detto anche Staff Leasing.
Lo Staff Leasing consiste nell’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore da parte di un’Agenzia per il Lavoro al fine di somministrarlo presso un’azienda utilizzatrice. È una tipologia di contratto molto utilizzata dalle grandi aziende per affrontare crescite aziendali o con il fine di integrare in organico nuovi specialisti.
Con il D.lgs n. 81/2015 la Legge italiana ha esteso la somministrazione a tempo indeterminato a qualsiasi ambito di attività e tipologia di lavoratori. Prima lo Staff Leasing era possibile solo per alcune specifiche attività.
Il lavoratore assunto a tempo indeterminato da un’Agenzia per il Lavoro ha diritto ad una indennità di disponibilità: durante i periodi in cui il lavoratore non sarà in missione presso l’utilizzatore riceverà un’indennità in base al suo contratto collettivo. La soglia minima dell’indennità di disponibilità è pari al 20% della retribuzione indicata dal CCNL (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro).